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[Privacy] Tutti spiati, il Garante aggiorna le regole sulla videosorveglianza.

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Negli ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale il numero di apparecchi utilizzati a fini di videosorveglianza. Le città sono gremite di telecamere, le attività commerciali si sono dotate di sistemi avanzati di videocontrollo, migliaia di autovelox sono pronti quotidinamanente a scattare foto alle auto che superano i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, i mezzi di trasporto pubblico riprendono i nostri spostamenti e chi più ne ha più ne metta. Al giorno d’oggi, è davvero difficile compiere attività in pubblico senza essere ripresi da videocamere di sorveglianza. Di questa circostanza si è finalmente reso conto anche il Garante della Privacy che ha emenato il provvedimento 8 aprile 2010 per aggiornare le ormai vetuste regole in materia di videosoveglianza risalenti al 2004. Cosa cambia per chi installa questi sistemi? E, soprattutto, si riesce a garantire un buon livello di riservatezza per i cittadini?La piramide con occhioIn questo breve articolo non mi soffermerò su tutti gli adempimenti da svolgere per rispettare il nuovo provvedimento del Garante, ma proverò a sottolineare alcuni aspetti della “vicenda videosorveglianza”che ritengo interessanti.

Ad una prima lettura del provvedimento in esame, appare subito evidente che il Garante della Privacy ha reputato necessario intervenire in una materia che negli ultimissimi tempi ha assunto portata molto diversa da quella di soli 5 anni fa. Non stupisce dunque leggere nella premessa che:

[…] talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre altre norme, statali e regionali, hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l’utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

In effetti, soprattutto se si è soliti camminare a piedi, il numero di videocamere che ci osservano è a dir poco impressionante. Nella mia città (Potenza) in pochi mesi sono state installate oltre un centinaio di telecamere e, di fatto, è impossibile muoversi senza essere ripresi. Onestamente non sono molto contento di questo dato, anche perchè ritengo un eccesso dover “osservare” decine di migliaia di persone in transito ogni giorno per individuare 1-2 crimini ogni anno (semmai venissero individuati grazie alle telecamere). A preoccuparmi ancor di più ci sono altri due dati. Il primo è lo studio che venne fatto nell’ormai lontano anno 2005 in Inghilterra – patria della videosorveglianza – che evidenzia la pressochè totale inutilità di questi metodi per la prevenzione dei crimini. Il secondo è il costo della videosorveglianza che nelle grandi città assume la portata di cifre a 6 zeri! Ma ne vale davvero la pena?

Le mie sono riflessioni per le quali, dopo aver letto la premessa del provvedimento dell’8 aprile 2010 del Garante Privacy, mi sarei aspettato di trovare quantomeno una regolamentazione più stringente nel caso di uso di videosorveglianza a fini di sicurezza pubblica. Invece, devo constatare che ancora una volta quando le telecamere sono utilizzate a tali fini continua a non essere obbligatorio effettuare la segnalazione di presenza dello strumento, anche se il Garante “auspica” un’inversione di tendenza e “spera” che si utilizzino i cartelli di segnalazione di presenza della videosorveglianza. Onestamente è un po’ poco auspicare, ma lo sforzo del Garante, considerati i suoi limitati poteri in questo ambito, deve essere comunque apprezzato, anche perchè se l’obiettivo delle telelcamere è quello di prevenire il rischio trovo un controsenso non effettuare la segnalazione. Se, invece, le telecamere sono state installate dal Comune per fini di sola sicurezza urbana, sarà obbligatorio essere avvisati dell’ingresso in area sottoposta a sorveglianza, salvo che quest’ultima non sia effettuata a fini di tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, nel cui caso, come detto, nessun obbligo sussite!

Ho trovato molto interessanti anche le disposizioni in materia di videosorveglianza con l’uso di strumenti che richiedono la preventiva autorizzazione . In particolare, al punto 3.2 del Provvedimento dell’8 aprile 2010 viene ampliata rispetto al passato la portata del controllo preliminare sugli apparecchi che utilizzano software in grado effettuare “il riconoscimento della persona  tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima

Vengono poi introdotti controlli preventivi anche sugli strumenti c.d. intelligenti, ossia:

che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

E a seguire, ancor più interessante, è ciò che il Garante afferma in merito a tali sistemi:

In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento

Altra novità introdotta col provvedimento dello scorso aprile riguarda l’uso di webcam o telecamere online con scopi promozionali. In tal caso è indispensabile utilizzare sistemi che rendano impossibile identificare le persone che vengono riprese. Il motivo è facilmente comprensibile e lo afferma lo stesso Garante: i dati vengono raccolti e immessi online. E’ chiaro il pregiudizio che potrebbe derivare a chi venisse involontariamente ripreso ed identificato online in luoghi dove non dovrebbe trovarsi ;)

La videosorveglianza è ormai un fenomeno diffusissimo e, ahimè, per certi versi incontrollabile. Il provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 ha leggermente modificato la precedente situazione, ma non ha e non poteva risolvere il problema più grande che riguarda la necessità da parte dei cittadini di riporre fiducia in chi utilizza/gestisce questi strumenti nella speranza che l’uso dei dati raccolti rispetti in pieno le Leggi. Per il resto è importante conoscere quantomeno i nostri diritti. Dunque, per un quadro più completo sulle nuove regole in tema di videosorveglianza, potete consultare il testo integrale del provvedimento che trovate qui oppure potete leggere il vademecum che trovate a questo indirizzo.

Non mi resta che concludere dicendo che le nuove regole dovranno essere adottate secondo questo schema:

a) entro dodici mesi, rendere l’informativa visibile anche quando il sistema di v ideosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondam entali degli interessati, alla verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice;
c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza;
d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 e 5.4 del provvedimento dell’8 aprile 2010, per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza;

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